CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, le parti:

A

promettente acquirente

Cognome e nome

 

Luogo e data di nascita

 

Residenza

 

Codice Fiscale

 

  Documento

 

 

 Tel.

 

B

 

promettente venditrice

Cognome e nome

 

Luogo e data di nascita

 

Residenza

 

Codice Fiscale

 

  Documento

 

 Tel.

Cognome e nome

 

 

Luogo e data di nascita

 

Residenza

 

Codice Fiscale

 

 Documento

 

 Tel.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

 

Residenza

 

Codice Fiscale

 

 Documento

 

 Tel.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

 

Residenza

 

Codice Fiscale

 

 Documento

 

 Tel.

         

Convengono e stipulano quanto segue:

1)      La parte promettente venditrice, promette e si obbliga a vendere alla parte promettente acquirente, che a sua volta promette e si obbliga ad acquistare per sé e/o per persona e/o per persone fisiche o giuridiche che si riserva di nominare alla stipula dell'atto notarile, l'unità immobiliare appresso descritta e che precisamente forma oggetto del presente contratto:

Ubicazione fabbricato di cui fa parte l’ immobile oggetto del presente atto:

Fabbricato sito in

Descrizione dell'immobile:

Trattasi di

Dati catastali

Foglio         particella        sub.      e 

L’unità immobiliare è attualmente intestata ai promettenti venditori come sopra citati ad essi pervenuto con l' atto di provenienza di cui a seguito. 

Oppure: l' immobile è intestato a (terze persone) che la parte promettente la vendita si impegna fin da oggi a far intervenire quale parte venditrice, con gli stessi suoi obblighi al rogito notarile.

La parte promettente venditrice consegna alla parte promettente acquirente copia della seguente

documentazione:

¨

atto di provenienza, stipulato in                      dal  notaio               in data              reg. in                in data               al  n.      

¨

scheda identificativa catastale

¨

regolamento di condominio e tabella millesimale della porzione immobiliare in oggetto

¨

Planimetrie controfirmate per accettazione dove la parte in proprietà esclusiva è individuata con bordatura di colore celeste, mentre la parte a comune e/o condominiale con bordatura di colore giallo.

2)    La vendita sarà fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui detta unità immobiliare attualmente si trova, con diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, fissi ed infissi, servitù attive e passive, così come visti dalla parte promettente acquirente e dalla stessa trovati di suo gradimento.

3)      La parte promettente venditrice dichiara di avere la piena e personale proprietà e la pacifica disponibilità per la vendita della suddetta unità immobiliare e che la stessa viene venduta libera da persone e cose ed altresì franca e libera da pesi e vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli, liti pendenti, privilegi del fisco o di terzi, livelli, ipoteche ed oneri reali in genere promettendo al riguardo ogni e più ampia garanzia di legge e di uso. (inserire eventuali eccezioni).Nella presente promessa di compravendita è compreso l' arredamento che attualmente trovasi nell' appartamento e come di seguito elencato:

Per quanto sopra, presta al riguardo la più ampia garanzia da evizione e da molestie nel possesso ed al riguardo, nel caso in cui sia separata legalmente dal coniuge, garantisce altresì che tra le condizioni economiche della separazione non è prevista l’assegnazione in godimento dell’ immobile in oggetto al coniuge stesso.

      La parte promettente venditrice dichiara che l’ immobile in oggetto ha / non ha la conformità dell’ impianto elettrico e dell’ impianto termo idraulico e pertanto si obbliga a rilasciare, entro la data del rogito notarile, copia della relativa documentazione.

Garantisce in particolare che l'immobile non è sottoposto alle norme del decreto legge n.2910 del 1999 n.490 testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali e che non ha nella storia della proprietà trasferimenti per donazioni, tali da rendere applicabile la norma dell'art. 563 del Codice civile, e così anche per atti di usucapione e/o per atti di successione non trascritti.

La parte promettente venditrice dichiara inoltre,
in relazione alla Legge 28/2/1985 Nº 47 e successive modifiche, ed alle Leggi, strumenti edilizi urbanistici vigenti e/o agli atti di competenza della pubblica amministrazione,

¨ che l'intera unità immobiliare è pienamente conforme alle disposizioni delle norme e dei regolamenti urbanistici ed edilizi

¨ ma che in data ……………è stata presentata regolare domanda di condono (indicare gli estremi e copia della pratica) e per tale pratica di condono la parte promettente la vendita si obbliga ad ottenerne la relativa concessione in sanatoria dagli organi competenti del Comune di Cecina entro e non oltre la data del rogito notarile ed a fornirne copia al notaio rogante.

Ove si riscontrassero eventuali ed ulteriori difformità, la parte promettente la vendita si obbliga a regolarizzare il tutto a propria cura e spese entro la data del rogito notarile di trasferimento, comunque nei tempi tecnici necessari.

Attesta inoltre che il reddito fondiario dell'immobile, oggetto della presente, è stato denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi e che si ripromette di farlo anche nella prossima, qualora non fosse stipulato il contratto notarile di trasferimento.

4)    Nella futura vendita saranno compresi i diritti dì comproprietà e ogni altro diritto sulle parti comuni dello stabile di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto. Dette parti comuni sono indivisibili tra condomini ed i diritti di questi ultimi in ordine alle stesse sono regolati nel Regolamento di Condominio - che la parte promettente acquirente si obbliga sin d'ora ad accettare in ogni sua parte per sé, eredi ed aventi causa - e, in assenza di tale regolamento, dalla legge, dagli usi e dalle consuetudini locali.

5)      Il prezzo della futura vendita viene dalle parti di comune accordo pattuito in euro:

in cifre

 

In lettere

 

che la parte promettente acquirente si impegna a pagare alla parte promettente venditrice nei modi e nei termini seguenti:

a)

quanto a euro

 

vengono versate contestualmente alla sottoscrizione della presente promessa di vendita, tramite assegno n.   della banca

¨ a titolo di caparra confirmatoria ed inizio pagamenti,

somma che la parte promettente venditrice dichiara di aver ricevuto; rilasciando all'uopo relativa quietanza con la sottoscrizione della presente, salvo buon fine.

b) quanto alla rimanente somma di euro.......la stessa verrà corrisposta come segue:

b1

quanto a euro

 

Entro e non oltre il

b2

quanto a euro

 

a totale saldo del dovuto all'atto della stipula del rogito notarile di compravendita, contestualmente al quale sarà trasferito il possesso oltre alla piena proprietà e disponibilità del bene.

Il saldo, o parte di esso, potrà essere anche corrisposto a mezzo mandato irrevocabile di accredito del netto ricavo di mutuo bancario che la parte promettente acquirente potrà istruire presso istituto di credito di sua scelta e con garanzia sull'immobile in oggetto. (A condizione sospensiva, la validità della presente scrittura è subordinata a che venga concesso alla parte promettente l’ acquisto il mutuo di cui sopra  entro il        , altrimenti la presente scrittura dovrà intendersi nulla, come mai avvenuta, con la restituzione delle somme versate, senza dar luogo ad interessi o danni da ambo le parti).

6)      Il rogito notarile dovrà essere stipulato in Cecina entro e non oltre il       presso il Notaio scelto a cura della parte promettente acquirente, che si impegna a comunicare il nominativo dello stesso almeno una settimana prima della data fissata per l'atto.

Le spese inerenti l'atto definitivo di compravendita e sue consequenziali sono a carico della parte promettente l’ acquisto che se le assume, mentre le spese tecniche dovute per la ricerca della documentazione catastale, per la verifica della conformità e per la stesura della relazione tecnica saranno equamente divise tra le parti.

7)      Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che la presente promessa di compravendita, avendo esclusivamente valore obbligatorio tra le parti stesse, non determina ancora il trasferimento della proprietà dell'immobile in oggetto, così pure del possesso, i qual si verificheranno unicamente, cosi come ogni altro effetto reale, con la stipulazione dell'atto pubblico notarile.

Da tale data gli utili e gli oneri della proprietà andranno rispettivamente a favore ed a carico della parte promettente acquirente. 

Le spese condominiali per opere, solo approvate in preventivo oppure già eseguite, non ancora pagate in tutto o in parte al momento della stipulazione dell'atto pubblico, saranno a carico della parte promettente la vendita.

Si da atto che l’affare è stato concluso dalla agenzia immobiliare LA RIVIERA di Cecina Mare  a cui  ciascuna delle parti  riconosce fin da ora la percentuale del 3% + iva sul prezzo concordato, salvo patti scritti diversi.

8)    Il presente preliminare si compone di n.? fogli stampati su un solo lato il cui contenuto viene letto approvato e sottoscritto in Cecina il         .    

 

Parte promettente venditrice                                                    Parte promettente acquirente

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Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente gli articoli 2, 3, 4, 7 della presente scrittura.

Parte promettente venditrice                                                    Parte promettente acquirente

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